la missione istituzionale dell'ente


La legge n. 183 e, successivamente, la legge 8 giugno 1990 n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, hanno contribuito a disegnare un nuovo modello organizzativo dell’intervento pubblico a livello territoriale: il bacino idrografico.

Il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale è attribuito ad “autorità”  appositamente costituite da rappresentanti statali e regionali (o delle Province Autonome).

Compito principale dell’Autorità di Bacino è la redazione del piano di bacino, che può essere elaborato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali. Il piano di bacino, qualificato come piano territoriale di settore, assume la valenza di Piano sovraordinato ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisico-ambientali del bacino idrografico interessato.

Nel tendere alla tutela del territorio, la pianificazione di bacino si estrinseca in un insieme di norme tecniche derivanti dalle discipline di prevenzione, di controllo, di contenimento o di superamento dei rischi conseguenti alla stagionalità dei cicli idrologici, al grado di stabilità dei bacini imbriferi, agli usi plurimi delle acque.

A conclusione di approfonditi studi, di indagini conoscitive e di analisi tecniche, l’azione pianificatoria determina gli indici di rischio e di pericolo e gli strumenti di protezione per la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica, l’utilizzazione delle acque e dei suoli.

La pianificazione di bacino è orientata alla tutela di interessi generali, quali l’equilibrio del bilancio idrico, la stabilità dei versanti, dei suoli e dei litorali, gli usi plurimi e condivisi delle acque nel rispetto degli andamenti stagionali e ciclici.