comitato tecnico: riferimenti normativi
Legge 18 maggio 1989, n. 183
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo art. 12, comma 2Sono organi dell'Autorità di Bacino:
a) il comitato istituzionale
b) il comitato tecnico
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa
art. 12, comma 5
Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.
art. 12, comma 6
Alla nomina dei componenti il comitato tecnico provvede il Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.
Delibera del Comitato Istituzionale n. 6 del 10 marzo 1991 - approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico - modificato con delibera n. 49 del 27 giugno 1995